DUE FIRME PER I BENI COMUNI: AL VIA LA RACCOLTA

Nel Def approvato il 9 aprile 2019 è stata confermata l’ipotesi di incassi derivanti da privatizzazioni pari a un punto percentuale di PIL nel 2019 e a 0,3 punti nel 2020 (rispettivamente equivalenti a circa 18 e 5,5 miliardi di euro), un picco che non ha precedenti nella storia della Repubblica e che mette a rischio anche i “beni comuni”, sottraendoli alla fruizione collettiva e alle generazioni future.
È questo il contesto economico nel quale si inserisce l’iniziativa del Comitato Stefano Rodotà che chiede “due firme per i beni comuni”. Ecco cosa si propone questa lotta dal valore “contro-egemonico” promossa da Ugo Mattei e sostenuta da DiEM25: chiediamo a tutti di mobilitarsi!
UNA FIRMA PER IL PROGETTO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE
La legge d’iniziativa popolare (L.I.P.) ripropone il testo del disegno di legge delega sui “beni comuni, sociali e sovrani”, elaborata nel 2010, da una commissione di insigni giuristi presieduta da Stefano Rodotà. Questo testo aveva e ha l’obiettivo di definire i principi e i criteri direttivi generali in base ai quali il Governo deve attuare la delega introducendo per la prima volta nel Codice Civile la nozione di “bene comune”, all’interno del libro terzo dove è presente solo il concetto di proprietà privata. Merita sottolineare che, proprio sulla scorta del lavoro della Commissione Rodotà, alcune leggi regionali più avanzate e taluni pronunciamenti della giurisprudenza già da vari anni hanno tenuto conto del concetto di bene comune. Quello che mancava, e ancora manca, è proprio l’ancoraggio al Codice Civile. Come è noto, tramite la legge delega il Parlamento incarica il Governo di esercitare la funzione legislativa adottando decreti legislativi, attenendosi al rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati appunto nella legge delega. È questa la procedura normalmente seguita per innovare il Codice Civile, compendiando la normativa vigente con nuove nozioni e sistematizzando in un corpus unico anche leggi precedentemente emanate che afferiscono la delega, come ad esempio nel caso della legge n. 168/2017 sugli usi civici e sulle proprietà collettive.
La portata innovativa del testo della L.I.P. è quella di partire dalla natura del bene per definire il regime, che non cambia nel tempo o in base alle contingenze politiche. Finora per definire il regime del “bene comune” si è fatto riferimento alla proprietà pubblica del bene, facendo corrispondere tale titolarità al perseguimento dell’interesse generale. Tale impostazione risulta però in contrasto con quanto si è verificato negli ultimi decenni, così che: “Negli ultimi quaranta anni, le autorità pubbliche hanno deliberato la privatizzazione di servizi pubblici e la vendita di beni pubblici, quasi sempre contro l’interesse delle comunità. Oggi il Governo (prigioniero di potenti interessi costituiti) e la volontà popolare sono separati e in ragione di questa spaccatura l’autorità pubblica proprietaria non è così diversa da un privato. In un contesto neoliberale, essa non è in grado di farsi carico dell’interesse pubblico di lungo termine a causa di restrizioni di bilancio e decide quindi nel proprio interesse finanziario di breve termine, protetta per di più dall’assenza di un controllo costituzionale sulle sue iniziative di privatizzazione”*. Per questo non è neanche più sufficiente la tutela dei beni comuni che deriva, ad esempio, dal fatto che essi rientrino tra i beni demaniali, poiché, nonostante tale istituto garantisca ciò che rientra in tale alveo, esso è soggetto alle decisioni dell’esecutivo in carica, il quale può decidere – con un semplice atto amministrativo – di sdemanializzare un bene.
C’è quindi bisogno di un cambio di paradigma giuridico, che può essere facilitato solo dall’elaborazione di una nozione giuridica di bene comune all’interno del nostro Codice Civile, per supportare una interpretazione “ecologica” del diritto che faccia prevalere l’interesse delle comunità sulle logiche estrattive del valore (che consumano più di quanto riescono a rigenerare), a favore di logiche generative, passando metaforicamente dal modello dello “squalo” al modello del “delfino”.
Questa la definizione che si rinviene nella L.I.P. di bene comune, facendo rientrare in tale categoria “le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future”.
Quali sono questi beni? Nel testo si fornisce un richiamo orientativo, non una descrizione esaustiva. A mero titolo esemplificativo, viene richiamato un elenco in cui figurano: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque, l’aria, i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive, le zone montane d’alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni, i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata, i beni archeologici, culturali e ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate.
La norma non vuole quindi imbrigliare o cristallizzare una definizione, poiché nell’accezione corrente di bene comune può rientrare qualsiasi cosa materiale o immateriale che una comunità riconosca come capace di soddisfare bisogni fondamentali, al di fuori dello scambio di mercato e della dimensione individuale di consumo. Con ciò si attuerebbero le previsioni sull’utilità sociale della proprietà privata contenute negli articoli 41 e 42 della Costituzione, peraltro richiamati nel secondo comma dell’art. 1 della L.I.P., assieme a molti altri (articoli 1, 2, 3, 5, 43, 97 e 117).
Vi è consenso tra gli studiosi favorevoli ai beni comuni nel non considerarli né privati, né pubblici, bensì beni che si gestiscono meglio collettivamente, avendo come portatori d’interesse la comunità che in essi si riconosce, che si impegna a gestirli e che di essi ha cura. Per tali beni, secondo il dettato della L.I.P., al di là della titolarità pubblica o privata, “in ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva” e “alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque”.
Quest’ultimo passaggio introduce la facoltà di ogni cittadino, che sentisse leso un proprio diritto fondamentale dall’ uso esclusivo di un bene comune, di adire le vie legali per difendere in sede giudiziale il proprio diritto. L’eventuale azione risarcitoria potrà essere esercitata solo dallo Stato, e ciò per evitare che singoli cittadini avanzino strumentalmente richieste di indennizzo che potrebbero gravare sulle finanze pubbliche.
 
UNA SECONDA FIRMA PER DIVENTARE SOCIO DELLA SOCIETA’ “STEFANO RODOTA’”
Oltre al deposito in Cassazione della L.I.P., il Comitato Rodotà ha costituito una società ad azionariato diffuso per l’esercizio della sovranità popolare. Tale società cooperativa gestirà in maniera diffusa, tramite una piattaforma e l’utilizzo della tecnologia blockchain, le transazioni della rete degli azionisti. Tale società rappresenterà il “braccio operativo” per intraprendere azioni in difesa dei beni comuni, azioni che saranno scelte dalla maggioranza dei partecipanti secondo il principio “una testa un voto”. Le opzioni di azioni della Società di mutuo soccorso si potranno sottoscrivere mediante un modulo e versando un euro.
L’obiettivo che il Comitato Rodotà si è dato è quello di raggiungere, entro l’estate, un milione di capitale sociale, per rendere efficace e permanente la lotta per i beni comuni. In particolare, le iniziative che potranno essere poste in essere sono:

  • azioni giuridiche per patrocinare la tutela del territorio e le generazioni future;
  • iniziative formative nelle scuole e nelle università;
  • iniziative informative di comunicazione e promozione;
  • investimenti per aiutare la transizione di ecologica; azioni per la ristrutturazione e il controllo di aziende in crisi.

A Roma, DiEM25 ha organizzato, assieme alla redazione del settimanale Left, due iniziative a sostegno della campagna per le due firme.
La prima si terrà il 3 maggio e tratterà del tema della “sovranità digitale: per una politica europeo di democrazia tecnologica”, alla quale interverrà Elio Mungo che sta implementando la piattaforma per la società di mutuo soccorso;
La seconda iniziativa, in calendario il 29 maggio prossimo, affronterà il tema della salvaguardia giuridica di un’area protetta come Tor di Valle, dove dovrebbe essere edificato il nuovo stadio, al centro di tante polemiche e vicende giudiziarie. Lo si farà assieme a relatori di alto livello, affrontando un caso concreto di bene comune sotto attacco da salvaguardare per le generazioni future.
I beni comuni vanno salvaguardati: mettiamoci la firma!
Antonella Trocino
* Ugo Mattei – Alessandra Quarta, Punto di svolta – Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, Edizioni Aboca, 2018
 
 

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